Statuto Sociale

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L’Associazione Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva è un’associazione a carattere nazionale fondata nel 1988 con lo scopo di difendere l’olio extravergine d’oliva di qualità attraverso attività di informazione e di degustazione rivolte a tutti.

In questa pagina è possibile visionare lo statuto dell’associazione.

A.I.C.O.O.

Associazione Italiana Conoscere l’Olio di Oliva

“dall’Olivo alla Tavola”

 

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE:
Art. 1 – E’ costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA CONOSCERE L’OLIO DI OLIVA” (A.I.C.O.O. “dall’Olivo alla Tavola”) non ha scopo di lucro ed è autonoma e indipendente da qualsiasi potere ed organo sindacale e politico.
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Siena, Via dei Rossi, 92.

SCOPI:
Art. 3 – l’Associazione si propone:
a) di ricercare, tutelare e diffondere i valori dell’olio extravergine di oliva di qualità;
b) di divulgare l’apprendimento dell’arte della degustazione dell’olio, mediante conferenze, corsi, seminari di studio, lezioni tecnico-pratiche, manifestazioni divulgative;
c) di favorire l’impiego di esperti degustatori di olio, facendo opera di persuasione presso Produttori, Frantoiani, Commercianti, Ristoratori, Enti pubblici e privati, perché
facciano abitualmente ricorso nelle loro necessità all’opera di “Assaggiatori”e “Degustatori” iscritti all’Associazione;
d) di promuovere iniziative atte ad incrementare e valorizzare l’olivicoltura di qualità;
e) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o
privati;
f) imparzialità nella proposizione della conoscenza del prodotto Olio d’Oliva e nel suo abbinamento a cibi.

AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE:
Art. 4 – Possono essere iscritti all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, siano essi persone fisiche o giuridiche, Associazioni ed Enti.
La qualità di associato deve essere confermata con l’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di ammissione presentata dal richiedente contenente in ogni caso la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e l’impegno a versare la quota associativa.
Art. 5 – E’ il Consiglio Direttivo che determina di anno in anno la quota associativa di ammissione;

DECADENZA DALL’ASSOCIAZIONE:
Art. 6 – La qualità di Associato si perde, oltre che con il decesso, con il recesso e con l’esclusione:
a) L’associato ha diritto di recedere dall’Associazione in caso di dissenso dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
b) L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
1. violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
2. svolgimento di attività in contrasto con gli interessi dell’Associazione;
3. perdita dei diritti civili;
c) che manifestino disinteresse nei riguardi dell’Associazione e inadempienza sul compimento dei doveri sociali;
d) che non abbiano provveduto al versamento delle quote annuali di associazione entro il 31 gennaio dell’anno sociale. L’esclusione può essere annullata mediante
nuova iscrizione, con la maggiorazione di spese di segreteria pari ad un terzo delle quote sociali.
e) Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione a qualsiasi titolo non hanno alcun diritto sul suo patrimonio né possono riprendere le quote ed i
contributi versati non sono trasmissibili e non rivalutabili.

SOCI DELL’ASSOCIAZIONE:
Art. 7 – Gli Associati sono distinti in 2 categorie:
a) Soci;
b) Soci onorari;
E’ il Consiglio Direttivo che ha la facoltà di istituire la categoria dei “Tecnici Assaggiatori” e “Tecnici Degustatori” determinandone i requisiti quando si ne verifichi
l’esigenza.
I Soci Onorari sono dispensati dalla quota associativa di ammissione e non godono di diritto di voto.
È fatto divieto di usare il titolo a scopo di pubblicità professionale e commerciale sugli olii sia a favore di qualsiasi zona tipica, sia a favore di singole marche di olio.
Qualora un iscritto all’Associazione contravvenga al divieto previsto dal comma precedente, sarà obbligatoriamente ed immediatamente espulso dall’Associazione. Di
tale radiazione sarà data diffusione a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Ad integrazione di quanto sopra ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa:
– l’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
– l’Associazione dovrà impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
– L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione ed il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE:
Art. 9 – La denominazione ed il simbolo dell’Associazione sono depositati dal Consiglio Direttivo secondo le prescrizioni di legge.
La facoltà di portare il distintivo con il simbolo dell’Associazione è riservata esclusivamente agli iscritti.

AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE:
Art. 10 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da un fondo in dotazione iniziale incrementato dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente
approvati.
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dallo scopo associativo da:
a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e/o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali;
e. contributi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. contributi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g. altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo;
Art. 11 – Gli associati non assumono alcun impegno personale, finanziario e vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall’Associazione, delle quali risponde
esclusivamente con il patrimonio sociale.
Art. 12 – L’anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
Art. 13 – Sono organi dell’Associazione:
1) Assemblea Generale dell’Associazione;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) La Giunta Esecutiva;
4) Il Collegio dei Sindaci;
5) Il Collegio dei Probiviri.

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI:
Art. 14 – L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano anche gli associati non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto inoltrato ai soci a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica spedita o inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L‘avviso di convocazione prevede il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza con l’elenco delle materie da trattare nonché la data prevista per l’adunanza in seconda convocazione, che deve essere comunque fissata in giorno diverso da quello previsto per la prima, qualora questa dovesse risultare non regolarmente costituita. L’Assemblea generale dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, essa delibera in merito:
1. all’approvazione del bilancio consuntivo;
2. all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
3. all’elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci;
4. all’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
5. alla determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dagli organi statutari.
L’Assemblea può essere convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga indispensabile.
Essa inoltre dovrà essere convocata quando ne sia stata fatta domanda da un numero di Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che rappresentino almeno un terzo degli iscritti, oppure su richiesta del Collegio Sindacale con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. È ammessa la rappresentanza di una sola delega.
L’Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria, delibera eventuali modifiche dello statuto, nonché lo scioglimento dell’Associazione, determinando le relative
modalità. Per modificare lo statuto occorrono:
– in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati;
– in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO:
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 e un massimo di 13 membri elettivi, eletti dall’Assemblea fra gli associati; i consiglieri durano in carica
quattro anni dalla data della loro nomina e l’Assemblea elettiva dovrà essere convocata non oltre il 31/10 dell’anno di scadenza.
Qualora, nel corso del quadriennio, vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli cooptando quelli che, nell’ordine, hanno ottenuto più voti nelle ultime elezioni; i consiglieri così cooptati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è investito dell’autorità occorrente per la gestione e direzione degli affari dell’Associazione, per l’amministrazione dei beni, per fare ed
autorizzare ogni operazione intesa al proseguimento dei tali fini sociali, per l’emissione di norme regolamentari intese a disciplinare il funzionamento dell’Associazione, la concessione e il rilascio dell’Attestato di Degustatore di Olio. Il Consiglio Direttivo delibera sulla determinazione dell’importo delle quote sociali e dell’ammissione dei soci, sui progetti e i programmi delle manifestazioni indette dalla Presidenza e dalle sezioni regionali e di zona.
Sono inoltre di competenza del Consiglio Direttivo tutte le decisioni concernenti:
– l’ammissione, l’esclusione ed il recesso degli associati, nonché le norme disciplinari ad essi applicabili;
– la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo;
– l’approvazione e le modifiche ai regolamenti interni;
– le proposte di modifica dello statuto;
– la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione;
– l’assolvimento di tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell’Associazione o altrove dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata dal Collegio dei Sindaci oppure da un terzo del Consiglio stesso.
La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare, al domicilio di ciascun consigliere e dei membri effettivi del Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza a mezzo del servizio postale, telefax o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o sms.
Nella sua prima riunione il Consiglio Elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal
consigliere più anziano in carica.
Art. 17 – il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, salvo per la adozione di provvedimenti di cui all’art. 8 lettera b) per i
quali è previsto voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. Nelle votazioni in cui è parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

GIUNTA ESECUTIVA:
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri, o parte di essi, ad una Giunta Esecutiva composta da cinque membri scelti fra i suoi componenti.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo determina i poteri da delegare alla Giunta Esecutiva provvedendo alla nomina dei suoi membri per tutta la durata del
mandato. Fanno parte della Giunta Esecutiva, quali membri di diritto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo può deliberare, in caso di urgenza, anche su argomenti non delegati dal Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima riunione dello stesso.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE:
Art. 19 – Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere eletto per due mandati consecutivi;
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ad ogni effetto di legge, e la firma sociale, e impegna l’Associazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva.
Al Presidente compete di vigilare sull’osservanza dello statuto.
Art. 20 – Tutte le facoltà del Presidente si intendono, in sua assenza o impedimento senz’altro devolute al Vicepresidente.

IL COLLEGIO DEI SINDACI:
Art. 21 – Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti scelti tra persone particolarmente esperte in materia contabile nominati dall’Assemblea Generale dei Soci.
Al Collegio Sindacale compete di controllare la gestione finanziaria della Associazione.
I componenti del Collegio Sindacale, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall’Assemblea anche tra i non Soci. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I probiviri decidono su qualsiasi controversia di carattere etico che possa nascere all’interno dell’Associazione e sulla condotta dei Soci.
Nel caso contemplato dall’art. 7, punto b) del presente statuto interverranno per istruire il caso, forniranno il loro parere al Consiglio Direttivo al quale spetta comunque il
giudizio definitivo.

IL SEGRETARIO:
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario dell’Associazione il quale dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

CARICHE SOCIALI:
Art. 24 – Le cariche sociali previste dal presente statuto sono conferite esclusivamente a titolo onorifico, e non prevedono pertanto la corresponsione di compensi, retribuzioni o indennità di qualsiasi natura, salvo i rimborsi spese documentate.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA:
Art. 25 – L’Associazione, su determinazione del Consiglio Direttivo, individua il modello organizzativo periferico e favorisce l’istituzione delle relative strutture,
regolandone i criteri di autonomia, di responsabilità e di funzionamento.

DISPOSIZIONI FINALI:
Art. 26 – Per tutto quanto previsto e non previsto dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.